Giudice di Pace di Bologna, sentenza 5 giugno 2015, n. 1.912 est. Avv. Niutta In r.c. auto, laddove l’assicuratore offra in maniera non concordata, a tacitazione delle richieste dell’attore, una somma comprensiva della sorte e degli onorari dovuti per l’ assistenza legale giudiziale, unilateralmente determinati nell’importo, e non comprensivi del rimborso delle spese borsuali e degli onorari di assistenza stragiudiziale, il Giudice deve provvedere integrando la somma, se congruamente quantificata, con queste due voci, il cui rimborso è necessario e conseguenza fisiologica del riconoscimento di responsabilità e del ritardo nell’adempimento. Scarica la sentenza: Niutta 01

Anche in indennizzo diretto sono dovuti gli onorari per gli interventi necessari e complessi, o quando la compagnia non metta a disposizione del danneggiato la necessaria “assistenza tecnica”

La Corte di Cassazione interviene per fare chiarezza sull’articolo 9 secondo comma DPR 254/06, specificando che, anche nel caso il danneggiato abbia utilizzato la procedura cosiddetta di “indennizzo diretto” il rimborso delle spese di assistenza professionale è dovuto ogni volta la compagnia non abbia offerto l’ “assistenza tecnica” di cui all’art. 9 secondo comma del regolamento attuativo e in tutti i casi l’istruzione della richiesta risarcitoria presenti delle difficoltà. In questo senso la Corte di Cassazione dichiara la nullità (e quindi l’inapplicabilità) della norma, ove escluda la risarcibilità di questa posta di danno, anche ove l’assistenza tecnica si sia dimostrata necessaria. Di converso non è risarcibile (sempre in caso di indennizzo diretto) l’assistenza “non necessaria” ovvero prestata per sinistri particolarmente semplici o di lieve entità. Scarica la sentenza: Cass. civ. n. 11154_2015 29.05.2015

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 17 febbraio 2015 n. 1.522 est. Trincanato In caso di danno accertato clinicamente, ma strumentalmente non accertato ovvero non accertabile, la L. 27 del 24 marzo 2012 va interpretata in senso costituzionalmente conforme, ovvero consentendo la dimostrazione della lesione con prova ordinaria (art. 2730 e seg. c.c.; 115 c.p.c.) tra cui le prove documentali / sanitarie, le prove testimoniali, le presunzioni nei rigorosi termini di cui all’art. 2729 c.c.. La prova presuntiva non è mai stata esclusa dal legislatore, non essendo più ammissibile desumere tale prova soltanto dalla sintomatologia soggettiva della vittima e, quindi, dovendosi richiedere una presunzione grave e precisa discendente dall’essere stata la menomazione accertata visivamente o strumentalmente. Il danno è quindi risarcibile ogni volta che la sintomatologia soggettiva abbia trovato riscontro in un dato clinico o strumentale. Scarica la sentenza: Trincanato 02

7008479265_ac575d56d1_bTribunale di Bologna, sentenza 25 febbraio 2015 n. 906, est. Benini Alla luce della ratio delle norme e delle finalità perseguite dal legislatore (intento di contrastare sia il fenomeno delle truffe assicurative che la negligenza colposa nell’accertamento dei microdanni), l’interpretazione più plausibile delle norma è che la legge esiga che il danno alla salute di modesta entità sia accertato e valutato dal medico legale e dal giudice secondo i criteri di assoluta e rigorosa scientificità, senza che sia possibile in alcun modo fondare l’affermazione della esistenza del danno in esame sulle sole dichiarazioni della vittima, ovvero su supposizioni, illazioni, suggestioni, ipotesi. Pertanto sarà risarcibile anche il danno i cui postumi non siano “visibili” a condizione che l’esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inoppugnabile criteriologia medico legale. (…) Inoltre è dovuto anche il danno morale, nella accezione di sofferenza soggettiva presuntivamente ricollegabile al riconoscimento del danno biologico; : Benini 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 14 marzo 2015, n. 969 estensore dott. Francesco Fiore Il danno alla persona per lesioni di lieve entità è risarcito “a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’ esistenza di una lesione”: ciò significa che il medico legale può valutare strumentalmente ma anche “visivamente” la sussistenza della lesione, cioè a seguito di indagine obiettiva ed in osservanza agli abituali criteri valutativi utilizzati dalla comunità scientifica (anche prima dell’entrata in vigore della legge 27/12). Il danno morale va liquidato in aggiunta al punto biologico tabellato, in ossequio agli indirizzi del foro e della Suprema Corte. Scarica la sentenza: fiore 04

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 27 febbraio 2015, n. 720 est. dott. Pederzoli. Il Giudice di Pace di Bologna si uniforma all’indirizzo del Tribunale in tema di mandati CARD ed interventi volontari. Ritiene dovuto il risarcimento in via presuntiva del danno da fermo tecnico (quantificato in € 50,00 giornalieri) e il rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale (nella misura € 400,00 su di una sorte di € 3.600). Scarica la sentenza: Pederzoli 01

Dal Blog del Carrozziere

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 2 febbraio 2015 n. 390 est. Avv. Giurato In regime di “indennizzo diretto” non origina dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni assumendo l’esistenza del contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall’illecito e di trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l’assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria. (Cass. Civ. ord. 5.928/12). Ne consegne che le clausole limitative del risarcimento inserite nel contratto assicurativo non sono opponibili al danneggiato dall’assicuratore. Scarica la sentenza: sentenza 5 febbraio 2015 n. 390

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Il Governo ha presentato il Disegno di Legge “Concorrenza”. Il documento va letto con attenzione: è una vera galleria di orrori assicurativi. Non manca nulla: “sconti” di facciata che si tramutano in obblighi di riparazione convenzionata (con buona pace della concorrenza), creazione di un “grande fratello” che consegna di fatto agli assicuratori un immenso database di geolocalizzazione di tutti i cittadini italiani per mezzo delle “scatole nere” (con buona pace della protezione dei dati personali), norme persecutorie o ridicole sulla indicazione dei testimoni (con buona pace del principio di uguaglianza), compressione dei risarcimenti dei macrolesi con inserimento di un aberrante clausola di esaustività del danno biologico (con buona pace della tutela dei diritti costituzionali e dell’esaustività del risarcimento), appiattimento del danno da invalidità temporanea per le macropermanenti su quelli delle micropermanenti (con buona pace della personalizzazione), “macchina del tempo” che svaluta di 10 anni il valore delle invalidità fino al 10%. In definitiva: il solito, deprimente, regalo agli assicuratori: un provvedimento che non solo afferma principi aberranti, ma esprime una tecnica legislativa raffazzonata e incolta. Una testata nucleare piazzata su quello che resta dei diritti del danneggiato e della certezza del diritto. L’intento non sembra neanche tanto quello di affermare nuovi, per quanto criticabili, principi guida, quanto quello di fare strame di qualsiasi teorizzazione giuridica e creare un caos in cui solo la parte forte possa fare valere le proprie ragioni. Chi pensava che questo Governo potesse essere diverso dal precedente è servito.

Dal sito di ANEIS

Una bellissima sentenza del Tribunale di Padova icon Tribunale di Padova, sentenza causa RG 2.707 2014 chiarisce definitivamente l’interpretazione corretta da dare alla Legge 27/12. Vi invitiamo a leggere la ricca argomentazione, limitandoci, in questa sede, a riportare uno stralcio particolamente significativo: “l’intento del legislatore, quale risulta da anche dalla relazione illustrativa della novella, è evitare risarcimenti in caso di effetti lesivi “meramente soggettivi” e cioè solo riferiti dal paziente e non obiettivamente constatabili, per scongiurare eventuali speculazioni del danneggiato. Il legislatore richiama il medico e il giudice alla necessità di un accertamento rigoroso delle lesioni, ricordando che possono valorizzarsi ai fini risarcitori solo lesioni suscettibili di accertamento medico legale. Non è affatto necessario interpretare la novella nel senso di avere posto la legge contro la scienza medica e nemmeno nel senso che il legislatore abbia voluto determinare una modalità esclusiva nell’accertamento delle lesioni del danno alla salute. Un’interpretazione letterale delle disposizioni porterebbe a risultati non accettabili, perché escluderebbe, senza alcuna giustificazione, la risarcibilità di un danno alla persona effettivamente sussistente secondo la scienza medica.” 

Giudice di Pace di Bologna, sentenza parziale 23 gennaio 2015 n. 292 est. Caretti “Dall’esame del contratto di cessione di credito prodotto in atti non appare in alcun modo provato che la società Rete dei Carrozzieri abbia assunto il ruolo di finanziatore. Infatti l’attività della Rete dei Carrozzieri non sembra qualificarsi come attività di finanziamento, ma piuttosto come attività volta a prestare una serie di servizi ai propri associati, che non desiderano occuparsi direttamente delle pratiche relative al recupero del credito, preferendo servirsi di un soggetto esterno ed a evitare agli associati stessi di restare in esborso delle somme dovute alla carrozzeria.” Scarica la sentenza: doc06895520150205145414