Riceviamo dall’avv. Giorgio Bacchelli

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 7 agosto 2012, n. 5.718 est. dott.ssa Rinaldi La liquidazione del danno fisico cosiddetto micropermanente in ambito di responsabilità civile automobilistica non può prescindere dal ristoro della sofferenza soggettiva descritta con la categoria del “danno morale”, che, nel caso vengano utilizzate le tabelle di cui all’art. 139 C.d.A. va quantificato in aggiunta rispetto al danno biologico sia permanente che temporaneo.

A tale conclusione deve pervenirsi richiamando, in primo luogo, l’espresso precetto di cui a C. Cass. 3 marzo 2009 n. 5.057, fatto proprio sia dal Tribunale di Milano che da quello di Bologna (come da note tabelle della terza sezione).

Vanno inoltre ricordati sia il DPR 3 marzo 2009 n. 37 che il DPR 30 ottobre 2009 n. 181 che hanno conferito alla categoria del danno morale una piena autonomia legislativa ed una compiuta definizione.

Infine, la giurisprudenza della Suprema Corte e quella dei maggiori Tribunali nazionali (Roma, Milano, Bologna e numerosi altri…) concordano, in armonia con la normativa comunitaria, nel ritenere la risarcibilità autonoma di questa voce di danno. Nel caso di specie, vista l’entità delle lesioni (1% in termine di danno biologico) viene ritenuta equa una quantificazione pari ad un quarto dell’intero pregiudizio biologico (temporaneo e permanente). Scarica la sentenza: rinaldi01.pdf

Danno Moraleultima modifica: 2012-10-24T12:24:00+02:00da gasmulo
Reposta per primo quest’articolo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato ma sarà visibile all'autore del blog.

Post Navigation