Riceviamo dall’avv. Giancarlo Armenia:

Giudice di Pace di Parma, sentenza 27 settembre 2012 n. 9.971 est. Dott. Mazza Qualora, essendo astrattamente applicabile la procedura di indennizzo diretto, il danneggiato decida di non avvalersene rivolgendosi invece alla compagnia del responsabile civile (avvalendosi di un diritto espressamente riconosciuto dalla nota pronuncia interpretativa della Corte Costituzionale), la compagnia del danneggiato può intervenire nel giudizio solo ove questo dichiari di accettare il contraddittorio. L’intervento è inammissibile in quanto non riconducibile ad alcuna delle fattispecie tipiche stabilite dalla legge; inoltre l’interveniente non ha alcune interesse attuale e concreto meritevole di tutela a contraddire: dovrebbe anzi sostenere la posizione sostanziale del proprio assicurato, a mente dell’art. 1917 c.c.. In conclusione l’interesse della compagnia del danneggiato all’intervento è illegittimo derviando da un accordo (la Convenzione fra Assicuratori) privatistico e senza alcuna rilevanza di diritto pubblico.

Mentre il fermo effettivo del veicolo (relativo a tutto il periodo di mancato utilizzo) necessita di specifica prova, comportando un danno emergente, il fermo tecnico (limitato al tempo necessario per le riparazioni) può essere liquidato equitativamente. Scarica la sentenza: mazza.pdf

Intervento Volontario e Fermo Tecnicoultima modifica: 2012-10-24T11:37:00+02:00da gasmulo
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