Tribunale di Milano, sentenza 28 ottobre 2011 n. 13.052, est. dott. Damiano Spera. Come stabilito dalla Corte Costituzionale (sentenza 180/09) la procedura di indennizzo diretto è facoltativa. Il danneggiato potrà quindi procedere giudizialmente nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile, indirizzando validamente a questa (e solo a questa) la propria richiesta di risarcimento stragiudiziale.

La scelta della procedura (di indennizzo diretto o meno) avviene peraltro solo al momento dell’instauraizone del giudizio, essendo il danneggiato libero, in sede stragiudiziale, di preferire l’una procedura all’altra, senza che questa scelta gli precluda un successivo ripensamento.

In sede di giudizio, la compagnia del danneggiato, qualora dichiari di assumersi nella loro completezza i debiti di quella del danneggiante, e qualora non vi sia opposizione del danneggiato stesso, ha la facoltà di spiegare un intervento volontario trattandosi di una delegazione comulativa ex art. 1268 c.c.. Scarica la sentenza: Tribunale di Milano 01.doc

Intervento Volontarioultima modifica: 2012-01-04T18:53:00+01:00da gasmulo
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