Riceviamo dall’avv. Giancarlo Armenia:

Giudice di Pace di Parma, sentenza 27 settembre 2012 n. 9.971 est. Dott. Mazza Qualora, essendo astrattamente applicabile la procedura di indennizzo diretto, il danneggiato decida di non avvalersene rivolgendosi invece alla compagnia del responsabile civile (avvalendosi di un diritto espressamente riconosciuto dalla nota pronuncia interpretativa della Corte Costituzionale), la compagnia del danneggiato può intervenire nel giudizio solo ove questo dichiari di accettare il contraddittorio. L’intervento è inammissibile in quanto non riconducibile ad alcuna delle fattispecie tipiche stabilite dalla legge; inoltre l’interveniente non ha alcune interesse attuale e concreto meritevole di tutela a contraddire: dovrebbe anzi sostenere la posizione sostanziale del proprio assicurato, a mente dell’art. 1917 c.c.. In conclusione l’interesse della compagnia del danneggiato all’intervento è illegittimo derviando da un accordo (la Convenzione fra Assicuratori) privatistico e senza alcuna rilevanza di diritto pubblico.

Mentre il fermo effettivo del veicolo (relativo a tutto il periodo di mancato utilizzo) necessita di specifica prova, comportando un danno emergente, il fermo tecnico (limitato al tempo necessario per le riparazioni) può essere liquidato equitativamente. Scarica la sentenza: mazza.pdf

Giudice di Pace di Bologna, ordinanza 9 febbraio 2012, est. dott.ssa Camerani. In sede di indennizzo diretto il mandato con il quale la compagnia del danneggiato si costituisce nel giudizio da questi intentato contro il danneggiate ed il suo assicuratore, è nullo perchè contrario a norme imperative ed in violazione delle norme vigenti in materia di risarcimento danni da incidente stradale. Scarica l’ordinanza: Camerani 02.pdf

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 23 dicembre 2011 n. 10.538, est. Avv. Rosaria Giurato. L’intervento volontario della compagnia del danneggiato, nel caso in cui quest’ultimo dichiari di non volere attivare la procedura di “indennizzo diretto”, deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse a contraddire. In effetti l’intervento volontario, oltre a voler imporre l’obbligatorietà della procedura (in contrasto con la normativa vigente), è realizzato in conflitto di interessi con il proprio assicurato, il quale nega il consenso a che la propria assicurazione gestisca anche gli interessi della controparte. Le spese di assistenza professionale stragiudiziale resa dal difensore vanno liquidate tenendo conto della teabella D della Tariffa Professionale. Scarica la sentenza: Giurato 02.pdf

Giudice di Pace di Milano, sentenza n. 32.863 del 12 novembre 2010, est. dott. Roberto Primavesi. In sede di indennizzo diretto, l’intervento volontario della compagnia del danneggiato nel procedimento da questi intentato nei confronti della compagnia del responsabile risulta privo di fondamento giuridico, non risultando, in capo alla compagnia interveniente, alcun titolo a contraddire, nè interesse. Gli accordi conclusi in sede CARD non hanno rilevanza nei confronti di terzi. Per questi motivi l’assicurazione interveniente deve essere estromessa con soccombenza in punto alle spese: Giudice di Pace di Milano 01.pdf

Giudice di Pace di Bologna, ordinanza 12 gennaio 2012 n. 45. Est.: Caretti. Qualora il danneggiante non decida di applicare la procedura c.d. di indennizzo diretto, e proceda giudizialmente nei confronti della compagnia del responsabile, questa non ha titolo di partecipare nè con il c.d. “intervento volontario” nè come delegata della compagnia del responsabile. Scaica l’ordinanza: Caretti 02.pdf

 

Tribunale di Milano, sentenza 28 ottobre 2011 n. 13.052, est. dott. Damiano Spera. Come stabilito dalla Corte Costituzionale (sentenza 180/09) la procedura di indennizzo diretto è facoltativa. Il danneggiato potrà quindi procedere giudizialmente nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile, indirizzando validamente a questa (e solo a questa) la propria richiesta di risarcimento stragiudiziale.

La scelta della procedura (di indennizzo diretto o meno) avviene peraltro solo al momento dell’instauraizone del giudizio, essendo il danneggiato libero, in sede stragiudiziale, di preferire l’una procedura all’altra, senza che questa scelta gli precluda un successivo ripensamento.

In sede di giudizio, la compagnia del danneggiato, qualora dichiari di assumersi nella loro completezza i debiti di quella del danneggiante, e qualora non vi sia opposizione del danneggiato stesso, ha la facoltà di spiegare un intervento volontario trattandosi di una delegazione comulativa ex art. 1268 c.c.. Scarica la sentenza: Tribunale di Milano 01.doc

Importanti conferme a sostegno della reale facoltatività dell’indennizzo diretto.

L’intervento volontario della compagnia del danneggiato (convenzione CARD  2010) è inammissibile. Lo afferma  il Giudice di Pace di Bologna, Ordinanza 6 giugno 2011 n. 464 (est. avv. Boni). Scarica l’ordinanza: Boni 02.pdf

Anche il maquillage della CARD 2011 non conosce migliore fortuna. I Giudici di Pace del foro di Bologna non si fanno ingannare. La procura è nulla. Lo afferma il Giudice di Pace di Budrio con ordinanza 13 giugno 2011 n. 15 (est. Avv. Parenti). Scarica l’ordinanza: Parenti 05.pdf

Lo afferma anche il Giudice di Pace di Bologna, ordinanza 21 giugno 2001 n. 505/11 (est. dott. Giurato). scarica l’ordinanza: Giurato 01.pdf

L’orientamento del Foro di Bologna nel senso di considerare inammissibile l’intervento volontario delle compagnie “gestionarie” in regime di indennizzo diretto, qualora il danneggiato abbia convenuto in giudizio il responsabile ed il suo assicuratore è talmente consolidato da provocare orami una condanna alle spese di lite dell’Interveniente estromesso in relazione al supplemento di attività cui costringe l’attore. Lo stabiliscono due pronuncie del Foro di Bologna ed in particolare: Giudice di Pace di Budrio, sentenza 28 marzo 2011 n. 69 (est. Avv. Parenti). Scarica la sentenza:Parenti06.pdf  E Giudice di Pace di Bologna, ordinanza del 21 aprile 2011 (est. Avv. Tarantino). Scarica l’ordinanza: Tarantino 01.pdf

L’inammissibilità dell’intervento volontario in indennizzo diretto è ormai Giurisprudenza Consolidata presso il Foro di Bologna.

Giudice di Pace di Bologna, ordinanza del 26 gennaio 2011, Est. avv. Tarantino. Scarica l’ordinanza: Tarantino IV.pdf

Giudice di Pace di Bologna,  ordinanza del 7 febbraio 2011, Est. dott. Fiore. Scarica l’ordinanza: Fiore Int. Vol.pdf

Nel frattempo la compare su Archivio Giuridico della Responsabilità Civile e dei Trasporti un’ordinanza del Giudice di Pace di Napoli 29 ottobre 2010 n. 4544 (est. dott. Meliota), che, sulla scorta di Cass. Civ., 4 maggio 1999, n. 4430, condanna la compagnia interveniente alla refusione delle spese di lite.

La decisione viene pubblicata con commento dell’avv. Paolo Minucci del Foro Partenopeo. Scarica l’ordinanza:  intervento volontario -Arch.giur. circ. 1.2011.pdf

Giudice di Pace di Bologna, ord. 680/10 del 7 luglio 2010 Est. Dott.ssa Fiorella Camerani; Il Giudice di Pace, visti gli atti di causa, rilevata la fondatezza dell’eccezione formulata da parte attrice, dichiara la inammissibilità dell’intervento volontario della compagnia in una causa intentata in disapplicazione della procedura c.d. di “indennizzo diretto”. Scarica l’ordinanza: Camerani 01.pdf

Orientamento confermato da: Giudice di Pace di Bologna, ord. 371/10 del 20 ottobre 2010 Est. Dott.ssa Paola Caretti; Scarica l’ordinanza: Caretti 01.pdf

Orientamento confermato da: Giudice di Pace di Budrio, ord. sentenza 6 dicembre 2009 n. 372 est. Avv. Parenti; l’applicazione processuale della convenzione CARD presuppone implicitamente l’adesione del danneggiato alla procedura di indennizzo diretto. Qualora vicecersa il danneggiato precedentemente al processo dichiari di non volersi valere di detta procedura, e tale intenzione sia confermata in sede processuale con declaratoria di non accettare il contraddittorio, tale contraddittorio con l’assicuratore gestionario non può essere imposto e quindi l’intervento della compagnia è illegittimo ed inammissibile. Scarica la sentenza: Parenti 04.pdf