Tribunale di Bologna, ordinanza 1 febbraio 2010 est. dott. Salina. I crediti derivanti da fatto illecito (nella specie), da circolazione stradale, sono liberamente cedibili. Il soggetto che abbia rilevato numerosi crediti nei confronti dello stesso cessionario ha la facoltà di pretendere l’adempimento tramite la proposizione di un’azione giudiziaria unitaria, sommando i singoli valori al fine della determinazione della competenza. Il danno relativo al noleggio di un’auto sostitutiva non può essere presunto alla stregua di quello da fermo tecnico, ma deve sottostare al principìo di cui all’art. 1223 c.c. della risarcibilità del danno quale conseguenza diretta e immediata del fatto illecito, da provarsi in concreto. Scarica l’ordinanza: Salina 01.pdf

Giudice di Pace di Bologna, Sentenza 21 agosto 2009 n. 2.831, est. Magagnoli. La spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo nel periodo necessario alla riparazione del veicolo incidentato è voce di danno risarcibile solo che si provino i fatti genetici, l’avvenuto noleggio e la necessità del mezzo (che può essere integrata dalla distanza fra la residenza del danneggiato ed il luogo ove esercita la propria professione).
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Giudice di Pace di Bologna, Sentenza 30 giugno 2009, n. 19.903, est. Trincanato. La spesa sostenuta per il noleggio del mezzo sostitutivo nel periodo necessario alla riparazione è voce di danno risarcibile solo che si provino i fatti genetici e l’avvenuto noleggio. Non occorre prova in ordine alla necessità del noleggio. A questo danno vanno aggiunti i costi di fermo tecnico, da risarcirsi equitativamente in assenza di prova specifica. Scarica la sentenza: Trincanato 01.pdf

Un’auto sostitutiva per il periodo necessario alle riparazioni è un diritto. Ma solo quando ci si rivolge al proprio agente assicurativo. Quando invece il danneggiato formula richiesta di risarcimento e chiede il rimborso della ricevuta per l’automobile noleggiata deve sottoporsi (secondo la vulgata assicurativa) ad un percorso di guerra probatorio e dimostrare la “necessità” di questa spesa.

E’ quanto si evince dell’opuscolo pubblicitario che Aurora (gruppo U.G.F.) invia ai propri assicurati.

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Giudice di Pace di Bologna, sent. n. 42/09 del 3 febbraio 2009, est. avv. Toma – Il noleggio di un mezzo sostitutivo, in quanto causalmente connesso con il fatto dannoso, è pacificamente risarcibile. Il rilievo di crediti da fatto illecito tramite cessione non costituisce “attività di finanziamento” e quindi non contravviene ai divieti di cui all’art. 106 Testo Unico Bancario. I crediti da fatto illecito sono liberamente trasferibili e, sorgendo al momento del fatto, non è fondata l’eccezione intesa ad affermare la loro inesistenza al momento della cessione.

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