Tribunale di Torre Annunzita, ordinanza 1 ottobre 2015 est. Dott.ssa Maria Rosaria Barbato. Il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo relativo all’entità di un danno è ammissibile anche in presenza di contestazioni sul titolo vantato dal creditore e in assenza di requisiti di proponibilità della domanda connessi alle procedure di ADR. Infatti la ratio della norma è la finalità deflattiva perché l’acquisizione (indipendentemente da ogni ragione di urgenza) di elementi probatori, probabilmente decisivi nell’eventuale futuro giudizio, potrebbe evitare il giudizio stesso. Scarica la sentenza: Torre Annunziata

Tribunale di Bologna, sentenza 11 agosto 2015 n. 2.511, est. dott.ssa Arceri.

Sul diritto del danneggiato che disapplichi l’indennizzo diretto di rifiutare offerte parziali della compagnia gestionaria. Preliminarmente, osserva il Giudicante che le accuse di abuso del diritto sollevate da parte dell’appellato, per avere parte appellante rifiutato l’offerta di pagamento proveniente da UNIPOLSAI S.P.A., ed insistito nella richiesta di indennizzo da parte dell’assicuratore del responsabile civile, paiono infondate, atteso che l’art. 1181 c.c. consente sempre al creditore di rifiutare l’adempimento parziale, che la stessa parte appellata dà per ammesso, laddove enuncia come con l’introduzione del giudizio che occupa, parte attrice abbia inteso ottenere il ristoro anche del danno rappresentato dal costo del veicolo sostitutivo e per la difesa stragiudiziale, affrontate ante causam.

Sulla validità delle cessioni di credito non ancora quantificato esattamente nell’ammontare in r.c. auto. A nulla quindi vale rilevare, in senso ostativo all’ accoglimento della domanda, che nel momento in cui il credito veniva ceduto (20 aprile 2010) la fattura della CARROZZERIA relativa alle riparazioni non era stata ancora emessa (9 giugno 2010), in quanto, in tal caso, si sarebbe trattato di credito presente e non futuro.

Sulla risarcibilità delle spese di assistenza stragiudiziale. Quanto, poi, alle spese stragiudiziali, valga osservare che l’intervento della società BIZETA è ampiamente documentato, ante causam, dalla corrispondenza versata in causa in prime cure (docc. n. 10 e 11), e pare al riguardo congruo l’importo di € 400 come da fattura in atti, ristorabile anche secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità al proposito, la quale reputa che le spese stragiudiziali comprovatamente sostenute dalla parte che poi risulti vittoriosa in lite, costituiscono a pieno titolo posta risarcitoria alla stessa dovuta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 997 del 21/01/2010)

Scarica la sentenza: Arceri 01

 

Articolo avente ad oggetto il rapporto fra cessione di credito e finanziamento scritto per ANEIS;

Avv. Marco Bordoni del Foro di Bologna

1. Il contesto: il risarcimento diretto e l’affermarsi della cessione del credito r.c. auto come prassi commerciale. La stagione successiva all’entrata in vigore della cosiddetta procedura di risarcimento diretto (2006) ha visto accendersi un dibattito particolarmente animato sul tema della cedibilità del credito in materia di R.C. auto. Il confronto è stato originato dalla decisione delle parti assicurative di sfruttare la posizione dominante nella filiera della gestione del sinistro ottenuta con la nuova disciplina per ridisegnare secondo le proprie esigenze il mercato dell’autoriparazione attraverso la pratica della “canalizzazione” e dalla reazione delle imprese artigiane di carrozzeria che, singolarmente o attraverso forme associative di diversa natura, hanno tentato di opporsi a questo tipo di ingerenze. Il legislatore e le autorità garanti, nonostante la normativa antitrust nazionale (art. 2 della nostra L. 10 ottobre 1990 n. 287) vieti l’ abuso di posizione dominante (ne abbiamo parlato qui) si sono disinteressati del problema, quando non hanno addirittura secondato le aspirazioni delle parti assicurative, in nome a quel “contenimento dei costi” che da qualche tempo non è più un principio di prudenza, ma un Moloch insaziabile a cui qualsiasi diritto, sia esso patrimoniale che non, può essere sacrificato. In ogni caso il confronto si è concluso fra il 2010 ed il 2013 con la ripetuta affermazione, da parte della Suprema Corte, del principio della libera circolazione del credito risarcitorio in r.c. auto, patrimoniale (fra le altre, Cass. Civ. 10 gennaio 2012 n. 51 e n. 52), e non (Cass. Civ. 3 ottobre 2013, n. 22.601). In seguito, nonostante la giurisprudenza di legittimità fosse stata chiara nell’escludere qualsiasi possibilità di limitazione della circolazione di questo tipo di crediti (”Non solo il credito al risarcimento dei danni da un sinistro stradale, e per giunta con riferimento non a danni alla persona ma solo alla vettura, non può qualificarsi strettamente personale, ma deve escludersi che esista una norma di legge che direttamente (o, almeno indirettamente) vieti una tale possibilità.”  Cass. Civ., 13 maggio 2009, n. 11.095) le parti assicurative non hanno rinunciato a saggiare la resistenza dell’istituto sia attraverso limitazioni convenzionali inserite nelle polizze (limitazioni tuttavia non opponibili, data la natura non contrattuale della prestazione assicurativa da responsabilità civile nel frattempo dichiarata dalla Cassazione con ordinanza 13 aprile 2012 n. 5.928), sia attraverso l’utilizzo, palesemente strumentale, di normative speciali che anche al primo colpo d’occhio non mostrano alcuna attinenza con la pratica della cessione di credito in r.c. auto, come quelle che regolano l’attività finanziaria (art. 106 segg. D.L. 1 settembre 1993, n. 385, noto come Testo Unico Bancario, TUB). E’ opportuno esaminare questa ultima obiezione visto che, a differenza delle consimili, ha (abbastanza sorprendentemente) raccolto qualche consenso presso i Giudici di Merito (in particolare si veda Tribunale di Venezia 13 febbraio 2013 n. 316).

2. La cessione di credito in r.c. auto quale “attività finanziaria”: la tesi favorevole. Pur essendo declinato dai diversi interpreti assicurativi in vari modi, il percorso argomentativo di queste obiezioni è comune: l’art. 106 del TUB riserva l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e “con carattere di professionalità” agli iscritti ad un determinato albo; l’art. 3 del D.M. (attuativo) 7 febbraio 2009 n. 29,  connota l’ “acquisto di crediti” come attività finanziaria, ergo il soggetto che si rende cessionario di un credito r.c. auto deve necessariamente possedere l’abilitazione prevista dal TUB. La mancata iscrizione nell’apposito elenco provoca la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative (ex art. 1418 c.c.) e quindi il rigetto della domanda risarcitoria.

3. La cessione di credito in r.c. auto quale attività finanziaria: la tesi contraria. La valutazione del pregio di queste censure non può essere unitaria, ovvero deve variare a seconda delle caratteristiche specifiche del cedente e del cessionario. In linea generale possiamo dire, comunque, sin da ora, che le riserve sono infondate salvo l’unico caso in cui il cessionario tragga un utile diretto dall’operazione stessa sotto forma di interesse, caso che possiamo presumere assai raro quando non del tutto inesistente, ma nel quale chiaramente si configurerebbe attività finanziaria. In tutte le altre situazioni vari percorsi argomentativi ci portano comunque all’unica soluzione della infondatezza della doglianza.

3.1 Nel caso, ad esempio, il cedente il credito sia, come comunemente avviene, un consumatore (Art. 3 Codice del Consumo) la casistica cade sotto la sezione apposita del Testo Unico Bancario: quella contenuta nel capo II, Titolo VI che disciplina appunto il “credito ai consumatori”. A differenza dell’art. 106, l’art. 122 TUB (che appunto disciplina i contratti fra erogatore e consumatore) delimita il perimetro della attività di finanziamento ed afferma che non si ha “credito al consumo” in caso di “finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri” (lettera C) e “dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore” (lettera I).

3.2. Qualora, poi, il soggetto cessionario sia una officina artigiana di autoriparazione, la stessa lettera dell’art. 3 del D.M. (attuativo) 7 febbraio 2009 n. 29 (relativo all’ “acquisto di crediti”) viene disattesa, fermo il fatto che la carrozzeria non corrisponde alcun prezzo a fronte del trasferimento del diritto. Come noto, essendo la cessione un contratto a causa variabile (così Cass. Civ. 15 maggio 1974 n. 1936) lo schema contrattuale a cui si richiama non è necessariamente quello della vendita, e di certo non lo è in caso nel quale non si realizzi alcun pagamento di prezzo né alcun profitto in capo al cessionario. Né vale obiettare che l’artigiano consegua infine un vantaggio commerciale dalla cessione (consistente nell’ ottenere un debitore solvibile presso il quale pretendere il compenso del proprio lavoro) né che, avendo il debito da responsabilità civile la natura di debito di valore, sarà possibile infine, in caso di ritardo nell’adempimento, ottenere il pagamento di interessi e di danno da ritardo. Infatti il primo vantaggio non è certo assimilabile ad un “prezzo”, mentre il secondo attiene alla natura del debito ceduto e non discende in alcun modo dall’operazione di cessione (tanto è vero che è che il pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria è dovuto solo in caso di ritardo nell’adempimento del debitore).

3.3. Parzialmente diverso è il caso in cui a rendersi cessionario del credito sia una società di servizi o una realtà associativa differente rispetto a quella che ha provveduto all’esecuzione dei lavori di riparazione e della fattura. In questo caso la possibile effettuazione di una operazione di cassa dal cessionario al riparatore potrebbe, in astratto, trarre in inganno l’interprete facendogli credere si sia in presenza di una operazione di finanziamento. Tuttavia tale impressione verrà fugata sol che si fermi l’attenzione su due particolare essenziali: l’ (eventuale) onerosità, per il cedente, della prestazione resa e la natura prevalente o accessoria, dell’acquisto del credito rispetto al complessivo servizio offerto dal cessionario.

3.3.a. Sotto il primo profilo la gratuità dell’operazione vale, di per sé, ad escludere non solo la professionalità della stessa “il carattere imprenditoriale dell’attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale l’erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti” (Cass. Civ., sentenza 19 giugno 2008, n. 16.612), ma anche che l’acquisto, in qualsiasi forma, del credito, possa integrare “finanziamento”. Che l’attività di finanziamento, così come intesa dal Testo Unico Bancario, sia da assumersi quale mutuo oneroso, e non gratuito, risulta palese da un esame anche superficiale delle fattispecie decise dalla giurisprudenza penale di Cassazione in argomento (quella civile, significativamente, non si è pronunciata). Si veda il seguente elenco:  Cass. Pen. 13 dicembre 2013 51.744 riguarda un caso di finanziamenti a tassi usurari; Cass. Pen  19 settembre 2013 n. 44.142 a proposito di prestiti erogati da associazioni mafiose a tasso usurario; Cass. Pen. 12 novembre 2009 n. 7.986 esamina una fattispecie di appropriazione indebita a fini usurari; Cass. Pen. 10 giugno 2008 n. 29.500 su di un caso di prestiti onerosi collegati ad operazioni di riciclaggio.

Particolarmente interessante  Cass. Pen.  27 novembre 2012 n. 47.559, avente ad oggetto la concessione di prestiti finalizzati alla vendita di capi di abbigliamento. La Suprema Corte verifica che  a fronte della consegna dei capi, i clienti “si impegnavano a pagare un prezzo superiore a quello dell’effettivo valore della merce acquistata”: da qui la ritenuta operazione finanziaria e l’implicita affermazione della necessaria onerosità del mutuo al fine di ritenere sussistente il “finanziamento” di cui alla fattispecie prevista dall’art. 106 del Testo Unico Bancario. Come si vede si tratta di un complesso di attività e di una finalità della norma del tutto estranee alla prassi che si verifica nel settore dell’ rc auto in cui la società di servizi e la realtà associativa semplicemente si impegnano a saldare sull’unghia la fattura di riparazione senza trarre alcune vantaggio. Siamo, evidentemente, di fronte ad una norma di natura preventiva di contrasto criminale, intesa ad evitare che soggetti non controllati, aventi a disposizione somme di dubbia origine, possano intervenire nel mercato del prestito ad interesse sottraendosi ai controlli della Banca d’Italia traendone un indebito profitto. Tale è la conclusione a cui è pervenuto anche il Tribunale di Venezia, che osserva: “Giova ricordare che il tratto caratteristico del contratto di finanziamento che costituisce una figura negoziale è un contratto consensuale, oneroso ed atipico, che assolve una funzione creditizia attraverso la consegna di una determinata quantità di denaro che costituisce l’oggetto di un’obbligazione del finanziatore con l’impegno per il ricorrente di restituirli ad una determinata scadenza dietro versamento di un interesse. Consegna che nella specie non è contemplata nella convenzione. In essa le parti, dopo avere delineato nelle premesse le finalità contrattuali sottese all’operazione individuata, convengono, da un lato, il trasferimento del credito vantato dal cedente in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data … nei confronti di qualsiasi obbligato o coobligato solidale ex lege o  in forza di obbligazioni contrattuali e, dall’altro, l’obbligo del cessionario di pagare il costo dei lavori di ripristino del veicolo alla conclusione dei lavori e dietro presentazione di idonea fattura. L’accordo nei termini sopra riportati non prevede alcuna consegna di denaro né è configurabile neppure in astratto una specie di finanziamento da parte della cessionaria. … Lo strumento della cessione è utilizzato, come traspare dall’esame della convenzione, al recupero del credito vantato dalla carrozzeria nei confronti del proprio cliente nella specie il soggetto danneggiato. La cessione è gratuita per quest’ultimo, non essendo previsto per il cedente alcun corrispettivo di sorta.” (Tribunale di Venezia, sentenza 22 agosto 2011 n. 1996 est. Caprioli): si fa presente che questa sentenza è stata confermata da Tribunale di Venezia, 17 maggio 2013 n. 5.682,  sentenza successiva all’ unico precedente sopra citato e favorevole alla tesi in questa sede contestata, che quindi è disatteso dalla giurisprudenza consolidata del Foro).

3.3.b. Quanto alla natura prevalente od accessoria della prestazione offerta dalla società di servizi o dalla realtà associativa, il Tribunale di Milano ha esaminato al questione rifacendosi implicitamente agli univoci arresti giurisprudenziali che, in tema di contratti misti, affermano la prevalenza del contratto prevalente sotto il profilo dell’interesse economico (fra le altre, Cass. Civ. 12 dicembre 2012, n. 22.828). I giudici milanesi osservano che, nella prassi, la cessione del credito è strumento ancillare, sotto il profilo economico, rispetto ad interessi decisamente prevalenti quale quello dell’artigiano di ottenere il prezzo del lavoro svolto e quello del cedente di affidare ad un soggetto terzo non solo l’incasso della somma, ma un complesso di attività che comprendono (a mero titolo esemplificativo) la valutazione del danno, lo svolgimento di accertamenti sulla dinamica del sinistro, l’assistenza legale (stragiudiziale e, se del caso, giudiziale) necessaria al recupero del risarcimenti, l’incarico di periti e/o esperti nella ricostruzione del sinistro. Tutte queste attività connesse sono prevalenti rispetto alla mera operazione di cassa, che ha natura esclusivamente strumentale, il che è indirettamente confermato dal fatto che da quelle, e non da questa, i professionisti e gli artigiani coinvolti traggono un utile. Scrive il Giudice meneghino: “E’ illuminante, a tal proposito, Non il mero acquisto di crediti costituisce di per sé attività di finanziamento, ma bensì l’acquisto di crediti che sia connesso ad attività di finanziamento. La convenzione in esame non ha per esclusivo oggetto la cessione di credito risarcitorio, inerendovi altresì l’istruttoria della pratica risarcitoria al fine della definizione dell’entità del credito, quantificabile all’esito del compimento dei lavori di ripristino (cfr. punto 4 della convenzione). (…) Dal complesso delle pattuizioni contenute nella convenzione in esame si ricava che esso non riguarda soltanto l’anticipazione del pagamento delle spese di ripristino del mezzo sinistrato da parte della cessionaria, la quale ne viene compensata con il trasferimento della titolarità del credito risarcitorio, atteso che ricomprende l’attività di designazione della carrozzeria e/o autofficina di riparazione, di conferimento del relativo incarico, della gestione della pratica di risarcimento stragiudiziale e/o giudiziale, essendo la cessionaria una attività avente ad oggetto la produzione di servizi qualificati connessi alle attività peritali (punto 5 della connessa convenzione). La causa concreta della convenzione (vale a dire lo scopo economico pratico perseguito dalle parti) non è solo quella di esonerare il cedente dal dover sborsare nell’immediato la liquidità per la riparazione del mezzo, ma anche quella di fargli ottenere il disbrigo di una serie di operazioni connesse all’ottenimento dell’indennizzo o del risarcimento del danno. In altre parole la funzione dell’operazione non appare quella di sovvenire il cedente con l’anticipazione del denaro necessario al pagamento delle riparazioni, essendovi altresì previste le attività necessarie al conseguimento del ristoro o dell’indennizzo, utili ad agevolare la procedura di liquidazione, non sempre agevole per il soggetto privato. La cessione di credito costituisce strumento finalizzato al recupero del credito vantato dal carrozziere nei confronti dell’assicurato, ed è per questi gratuita, non essendo stabilito a suo carico alcun corrispettivo. Detta cessione, peraltro, è pro solvendo, dunque può avvenire che il cedente non consegua utilità economica dalla cessione, nel caso di mancato pagamento dell’indennizzo, dovendo rimborsare il cessionario di quanto da questi anticipato; in questa prospettiva, la cessione di credito non costituisce mera concessione di finanziamento (erogazione indiretta di denaro in favore del cedente) egli effetti dell’art. 106 D. vo lgsvo cit. e dell’art. 3 DM 29/09. Va altresì considerato che l’attività finanziaria svolta abusivamente costituisce reato ai sensi dell’art. 132 D.vo Lgsvo cit., di cui la necessità di una interpretazione rigorosa dei casi che alla norma possono ricondursi.” (Tribunale di Milano, sentenza 19 marzo 2015 n. 24.538).

4. Proprio a proposito delle conseguenze penali previste dal TUB per i trasgressori del disposto di cui all’art. 106 occorre rimarcare che non solo non è dato trovare alcun precedente in termini di processo celebrato a carico di un artigiano, di una associazione o di una società di servizi, ma, di contro, va notato come la trasmissione di atti processuali all’attenzione degli inquirenti da parte del Giudice di Pace di Bologna (ex art. 372 c.p.p.) ha prodotto una informativa (la n. prot. 0153620/15 del 15 maggio 2015) nella quale il Nucleo di Polizia Tributaria di Bologna, svolti i controlli di rito, afferma che il trasferimento del credito a favore di una cooperativa di autoriparatori non integra attività di finanziamento in violazione del TUB in quanto “l’ oggetto dei presenti contratti ha come fine quello di prestare un servizio alle carrozzerie associate e a chi ha subito un sinistro, provvedendo al pagamento della fattura relativa alla riparazione ed occupandosi della richiesta di risarcimento, ottenendo come corrispettivo il pagamento delle competenze per la gestione della pratica liquidate dall’assicurazione.”. L’esito di questo accertamento apre la possibilità, ai soggetti che vedano  attribuirsi ingiustamente il grave reato punito dall’art. 132 TUB, di tutelarsi con gli strumenti offerti dall’art. 368 c.p.p..

5. Conclusivamente, tenuto conto anche della copiosa giurisprudenza di merito non citata diffusamente in questa sede per motivi di necessaria concisione ( si vedano Giudice di Pace di Bologna, sentenza 14 agosto 2008, n. 7895, est. Cosenza, Giudice di Pace di Bologna, sentenza 12 dicembre 2007 n. 11992 est. Pederzoli, Giudice di Pace di Bologna, sentenza 17 aprile 2008, n. 10.561 est. Camerani, Giudice di Pace di Bologna, sentenza del 16 ottobre 2009, n. 29.798 est. Monici, Giudice di Pace di Bologna, sentenza 29 gennaio 2008 n. 941 est. Caretti, Giudice di Pace di Bologna, sentenza 13 gennaio 2015, n. 171 est. Pederzoli, Giudice di Pace di Bologna, sentenza parziale 23 gennaio 2015 n. 292 est. Caretti) si deve concludere affermando (con la sola eccezione dell’infrequente caso in cui il cessionario abbia erogato somme percependo degli interessi quale compenso dell’operazione) l’assoluta estraneità fra la cessione di credito r.c. auto, in qualunque forma effettuata, e l’attività di finaziamento prevista dall’art. 106 TUB.

Giudice di Pace di Imola, sentenza 30 ottobre 2015, n. 449 est. Dott. Mazzacurati. In un caso ove astrattamente può trovare applicazione la procedura cosiddetta di “indennizzo diretto”, qualora il danneggiato decida, ex sentenza C. Cos. n. 180/09 di procedere contro il responsabile e la sua compagnia, l’assicurazione gestionaria non ha titolo per intervenire volontariamente, né con intervento cosiddetto adesivo, né sulla base di asseriti mandati. Infatti tale compagnia non è portatrice di un interesse meritevole di tutela che legittimi la sua partecipazione al contraddittorio. La declaratoria di inammissibilità dell’intervento deve provocare una corrispondente soccombenza in punto alle spese di lite. Scarica la sentenza: Mazzacurati

Tribunale di Bologna, Sentenza 3 novembre 2011 n. 21.262, est. Benenati. L’art. 141 C.d.A. stabilisce un automatismo che esclude la necessità di accertamento delle modalità di svolgimento del sinistro, di tal che la liquidazione deve seguire senza ulteriori passaggi la prova dell’ evento sinistro e della qualità di trasportato del danneggiato, principio applicabile anche nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Ove il danneggiato giunga a decesso per cause non riconducibili al sinistro prima della quantificazione giudiziale del danno, dovrà essere liquidata in favore degli eredi una somma che, così come indicato dai Criteri adottati dal Tribunale di Roma consta di due componenti; una quota del danno biologico permanente (calcolato secondo le Tabelle del Tribunale di Milano) relativa al danno acquisito immediatamente (di entità da 0 a 50% del danno biologico a seconda della gravità delle menomazioni accertate), ed una quota (da calcolarsi sul residuo) proporzionale al rapporto fra vita effettiva e vita sperata al momento del sinistro.

Nel caso di specie per un IP del 14/15% (€ 39.850,00) è stato liquidata una quota immediatamente acquisita pari all’ 8% (3.143,16). Inoltre, essendo il danneggiato sopravvissuto per 3 anni e 3 mesi, a fronte di una speranza di vita al momento del sinistro di 36 anni e 10 mesi, è stato liquidata una integrazione secondo la formula 36,8 : 3,3 = (39.850 – 3.143,16) : X, pari ad € 3.236, 16.

Ovviamente oltre alle spese ed all’invalidità temporanea. Scarica la sentenza: Tribunale di Bologna, sentenza 21.262 3 novembre 2015

Riceviamo dallo Studio Legale dell’ Avv. Alessandro Soffritti, e gentilmente pubblichiamo:

Giudice di Pace di Bologna, Sentenza 23 ottobre 2015, n. 3.079, est. Dott. Stefano Onofri. Le disposizioni di cui all’art. 32 commi 3 ter e 3 quater della L. 27/12, norme di identico contenuto precettivo e quindi da valutare in maniera uniforme, subordinano la liquidazione del danno fisico al suo accertamento con criteri di obiettiva e rigorosa scientificità, senza possibilità di ritenere la sussistenza del danno basandosi sulle sole dichiarazioni della vittima o su mere supposizioni. Pur in assenza di riscontro strumentale, la lesione fisica (distorsione del rachide cervicale e dolore al ginocchio sinistro) è stata accertata nella CTU con obiettività scientifica e certa riferibilità eziologica al sinistro, in ragione delle risultanze del referto ospedaliero di Pronto Soccorso e del successivo iter clinico. Da liquidarsi le spese di assistenza stragiudiziale quale danno emergente (a mente di Cass. Civ. 997/2010). Scarica la sentenza: Onofri

Si segnala, inoltre, negli stessi termini sostanziali:

Giudice di Pace di Bologna, Sentenza 1 aprile 2015, n. 2.427, est. Avv. Maria Teresa Niutta. Ove la sussistenza di un danno sia accertata clinicamente, a mente della L. 27/12 che prevede la possibilità di accertarsi il danno anche “visivamente” ossia attraverso l’ ispezione clinica, lo stesso danno deve trovare ristoro. Il danno biologico da invalidità permanente può quindi essere rilevato anche attraverso accertamento medico legale, il che rende superflua la conferma strumentale. Scarica la sentenza: niutta

Quotidiano Nazionale 21 ottobre 2015

Quotidiano Nazionale 21 ottobre 2015

Quotidiano Nazionale ci ha dedicato un piccolo spazio per dare conto della battaglia degli amici Carrozzieri di Confartigianato contro lo strapotere Assicurativo. L’occasione è un incontro organizzato da Confartigianato Autoriparazioni il 17 ottobre a cui hanno partecipato alcune Associazioni dei Consumatori Bolognesi. L’On. Raffaello Vignali e l’Avv. Marco Bordoni hanno illustrato il contenuto del testo del Decreto Concorrenza così come uscito dall’esame della Camera dei Deputati. Di seguito un trafiletto riassuntivo comparso sul portale di ANEIS.

Il DDL Concorrenza arriva in Senato – Le Novità

Lo scorso 7 ottobre la Camera dei Deputati ha approvato con 269 voti a favore, 168 contrari e 23 astensioni il Disegno di Legge concorrenza. Il testo che esce dalla Camera è nettamente migliorativo rispetto al proposta governativa. Vediamo le principali novità inserite nel Codice delle Assicurazioni per quanto riguarda il lavoro del patrocinatore stragiudiziale.

Segnalazione dei testimoni: una norma macchinosa e demagogica. L’art. 135 viene emendato con l’inserimento di tre commi, il 3 bis, 3 ter e 3 quater. Viene introdotta una nuova procedura per l’indicazione dei testimoni nei sinistri con soli danni materiali, procedura che rappresenta una premessa indispensabile all’indicazione dei testimoni (salvo caso di forza maggiore o menzione nel rapporto delle autorità intervenute) nel successivo giudizio. I testimoni devono essere indicati nella richiesta di risarcimento o nell’invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. In mancanza, la compagnia assicuratrice può prendere l’iniziativa di richiedere al danneggiato “entro 60 giorni dalla denuncia del sinistro” l’elenco dei testimoni. A sua volta il danneggiato, nel riscontrare la richiesta, può richiedere alla compagnia (che deve contro – riscontrare entro altri 60 giorni) l’elenco dei testimoni a lei noti. La norma si presenta farraginosa e di difficile attuazione, non essendo chiaro né se sia possibile indicare in sede giudiziale dei testi non comunicati precedentemente, ove la compagnia non abbia attivato la specifica procedura (propendo per una soluzione positiva), né come questo sub procedimento dovrebbe armonizzarsi con i termini di proponibilità della domanda stabiliti dal Codice delle Assicurazione e dalla Legge sulla Negoziazione Assistita (propendo per ritenere che i termini decorrano senza reciproche interferenze).

Le tabelle del nuovo danno biologico per le macro. Ritorna il danno morale. L’art. 138  viene rimaneggiato. Il Governo riceve una nuova delega all’emissione del Decreto che quantifichi i risarcimenti delle invalidità da 10 a 100 punti. Due le novità sestanziali:

1 -Le tabelle governative, sul modello di quelle dei Tribunale di Milano, dovranno prevedere un valore incrementale per la personalizzazione del danno morale, in aggiunta rispetto ad un (diverso) incremento previsto (nella misura massima del 30%) per il danno relazionale. Si tratta di una novità importante, che potrebbe rendere la nuova tabellazione più conforme a quella milanese di quanto in un primo tempo si fosse temuto.

2- Viene stabilito il concetto della sufficienza risarcitoria del danno biologico. Questa disposizione è invece sospetta di incostituzionalità, circoscrivendo in maniera arbitraria il perimetro dei diritti tutelabili.

Viene prevista (a differenza del primo testo) la natura non retroattiva della norma.

Menomazioni fino al 9%. Ancora confusione, ancora penalizzazioni al danneggiato. Ulteriormente complicata la (già tortuosa) descrizione del danno risarcibile contenuta nell’art. 139. Alla dicitura “clinico strumentale oggettivo” viene aggiunto “ovvero visivo, con riferimento alle lesioni quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni”. Qualcuno sente il bisogno di dibattiti per decidere se i traumi dorsali e cervicali siano o meno “visibili” “come le cicatrici” … il tutto condito con le esigenze di raccordo con il non abolito art. 3 quater dell’art. 32 L. 27/12? Nessuno. Salvo, a quanto pare, il Legislatore. Troppo diligente nel trasformare in norme i contorcimenti logici degli assicuratori in cerca di impossibili franchigie di legge in ambito di responsabilità civile.

Emendato anche il terzo comma sulla personalizzazione, che viene limitata ad un quinto, inserendo in questo limite anche il danno morale. Oltre il danno la beffa: l’invalidità temporanea totale è quantificata in € 39,37, non rivalutata e quindi di circa 6 euro inferiore ai valori correnti.

Scatole Nere. Il Grande Fratello entra nel processo civile. L’art. 145 bis prevede che le risultanze della scatola nera costituiscano “piena prova” (si badi, non “prova legale”) nel processo, salva dimostrazione di malfunzionamento o manomissione. La norma è formulata in maniera non tecnicamente comprensibile, è informata ad un ottuso feticismo del dato strumentale e non garantisce in maniera strutturata (prevedendo sanzioni per l’assicuratore inadempiente) il diritto dell’utente di accedere alle risultanze della eventuale scatola nera montata dall’interlocutore.

Cessione di Credito e Fattura di Riparazione. Ancora confusione. Il novellato art. 149 bis prevede che in caso di cessione di credito la carrozzeria che ha provveduto alle riparazioni deve provvedere alla presentazione della relativa fattura. La norma, nulla prevedendo per il caso in cui le riparazioni non siano state effettuate, e nemmeno per il caso di cessione di crediti relativi ad altri danni patrimoniali (per esempio le spese mediche) o non patrimoniali (come da Cass. Civ. 22.601/13) presenterò degli ovvi problemi di raccordo con la disciplina generale dell’istituto.

In conclusione una norma di cui nessuno degli operatori sente il bisogno, e che tuttavia risulta essere enormemente migliorativa rispetto a quel disegno di legge governativo che, per il suo approccio ideologico e persecutorio nei confronti dei danneggiati, avevamo definito “macelleria”. Vedremo quali saranno gli sviluppi in concomitanza con il passaggio successivo al Senato. (Avv. Marco Bordoni, Foro di Bologna)

Giudice di Pace di Imola, sentenza n. 370/2015 est. dott. Mazzacurati. La valutazione del senso dell’art. 139 C.d.A. così come riformulato dalla L. 27/12 non può prescindere da un dato di equa razionalità. Nella difficoltà oggettiva di individuare una ratio ad una norma che sembra auto contraddirsi, il Giudicante deve tenere conto del fatto che l’unica lettura costituzionalmente legittima e razionale è quella che consenta la liquidazione dei danni permanenti  obiettivamente (anche se non strumentalmente) accertati secondo la migliore scienza medico legale. Scarica la sentenza: Mazzacurati 01

Tribunale di Bologna, sentenza del 10 agosto 2015 n. 2.511, est. dott.ssa Arcieri. L’articolo 1181 c.c. consente sempre al creditore di rifiutare l’adempimento parziale. Quindi è infondata l’eccezione di abuso del processo ove parte attrice dimostri fondatamente che la richiesta aveva ad oggetto un adempimento maggiore di quello messo a disposizione.

I crediti nascenti in conseguenza da responsabilità civile automobilistica sono liberamente cedibili. A nulla vale rilevare, in senso ostativo alla domanda, che nel momento in cui il credito veniva ceduto la fattura della carrozzeria relativa alle riparazioni non era ancora stata emessa in quanto, in tal caso, si sarebbe trattato di un credito futuro.

Il danneggiato ha diritto ad ottenere il ristoro delle somme spese per godere di una vettura sostitutiva nel tempo necessario per consentirne la visione ai periti ed effettuare le riparazioni.

Le spese stragiudiziali comprovatamente sostenute dalla parte che poi risulti vittoriosa nella lite costituiscono a pieno titolo posta risarcitoria alla stessa dovuta (Cass. Civ. 997/10).

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Giudice di Pace di Bologna, sentenza 1 settembre 2015 n. 2.479 est. dott. Pederzoli: L’art. 141 C.d.A. non è applicabile ove nel sinistro sia coinvolto un mezzo immatricolato all’estero. Al trasportato danneggiato è quindi data azione nei confronti del responsabile civile del fatto e del suo assicuratore.

Ove le lesioni di cui all’art. 139 C.d.A. siano accertabili “clinicamente, ma non strumentalmente” la circostanza che esse siano accertate con criteri clinici obiettivi appare satisfattiva della condizione di legge per la loro risarcibilità. Sulla somma dovuta quale risarcimento e calcolata secondo i parametri stabiliti dal Codice delle assicurazioni deve essere calcolato in adeguamento aggiuntivo inteso alla personalizzazione del danno (nella specie, a fronte ad un danno permanente pari all’1%, è stato calcolato un adeguamento del 15% in aumento applicato su invalidità temporanea e permanente).

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Giudice di Pace di Bologna, sentenza 24 agosto 2015 n. 2427 est. avv. Niutta: La L. 27/12 prevede la possibilità di accertare la lesione alla salute anche visivamente, ossia, come specificato dalla migliore e prevalente dottrina medico legale, attraverso l’accertamento clinico durante la visita medico legale. Conseguentemente il danno biologico da invalidità permanente può essere validamente accertato e riconosciuto anche mediante accertamento medico legale, circostanza che rende non necessario ogni ulteriore esame strumentale.

Parte attrice ha poi diritto al risarcimento del cosiddetto danno morale; in argomento la Cassazione ha recentemente chiarito che tale danno, da intendersi quale voce integrante la più ampia categoria di danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione nei recenti interventi normativi (DPR 37/09 e DPR 181/09) con la conseguenza che il Giudice del Merito non può prescindere dal liquidarlo.

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