Giudice di Pace di Bologna, sentenza 16 agosto 2012 n. 8.414, est. Dott. Onofri. L’azione ordinaria ex art. 144 C.d.A. è alternativa a quella diretta di cui al seguente art. 149, e la facoltà di scelta fra le due azioni è rimessa al danneggiato, secondo quella che ritiene più conveniente. Ne consegue che le due azioni non sono cumulabili, e pertanto, così come sarebbe inammissibile la chiamata in causa di entrambe le società assicuratrici (del responsabile civile e del danneggiato), parimenti, una volta che il danneggiato abbia scelto in sede giudiziale l’azione ordinaria, sarà inammissibile sia l’intervento in giudizio della compagnia del danneggiato, sia la suacostituzione come mandataria di quella del responsabile.

A tale ultimo riguardo occorre precisare che la validità del mandato rilasciato secondo convenzione CARD postula il preventivo esercizio dell’azione diretta ex art. 149 da parte del danneggiato, con la conseguenza che tale mandato non può essere invocato laddove quest’ultimo si sia avvalso dell’azione ordinaria ex art. 145 e 148 contro il responsabile civile.  Scarica la sentenza: Onofri 01.pdf

Intervento Volontario e Mandato CARDultima modifica: 2013-02-04T13:34:00+01:00da gasmulo
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