Giudice di Pace di Bologna, sentenza 3 novembre 2015, n. 969, est. Avv. Trincanato. La facoltà di cessione del credito r.c. auto è stata affermata da giurisprudenza univoca della Suprema Corte (fra le molte Cass. Civ. 3 ottobre 2013 n. 22.601, ordinanza 1 luglio 2009 n. 11.095), il cessionario ottiene quindi i poteri connessi all’esercizio del credito (fra qui quello di procedere giudizialmente per far valere il diritto). Spetta anche, in quanto eventualmente ceduto, il cosiddetto danno “da fermo tecnico” consistente nella impossibilità di di utilizzare il bene durante il periodo necessario per effettuare le riparazioni dell’auto, da intendersi in re ipsa, ovvero insito nel fatto stesso della perdita di disponibilità del bene, anche indipendentemente dalla prova specifica di un effettivo aggravio economico o mancato guadagno. Scarica la sentenza: Trincanato 03

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 28 settembre 2016, n. 428, est. avv. Zardi. La cessione del credito r.c. auto alla carrozzeria (che non costituisce in alcun modo violazione del precetto di cui all’art. 106 Testo Unico Bancario) è perfettamente valida ed opponibile all’assicuratore. Al contrario quest’ultimo non può pretendere di limitare la propria prestazione sulla base di clausole intese a vincolare il danneggiato alla riparazione presso officine convenzionate. Tali clausole non sono opponibili in quanto, a mente di Cass. Civ. ordinanza 13 aprile 2012 n. 5.928, anche ove il danneggiato ricorra alla cosiddetta procedura di risarcimento diretto, il titolo dell’azione è aquiliano. Scarica la sentenza: Zardi 01

CESSIONE DI CREDITO, FERMO TECNICO E CLAUSOLE VESSATORIEultima modifica: 2016-03-30T15:52:36+02:00da gasmulo
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