Dal sito di ANEIS:

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Parlando di Cessione di Credito nelle Stanze della Cassazione

Come preannunciato, il Consigliere ANEIS Avv. Marco Bordoni ed una attenta rappresentanza di soci hanno parteciapato all’incontro tenutosi a Roma lo scorso 25 giugno, un convegno organizzato dal locale Ordine degli Avvocati dal titolo La Cessione di Credito e L’Azione di Risarcimento. Mettiamo a disposizione dei visitatori del sito una relazione descrittiva degli interventi del Prof. Giorgio Gallone e del Presidente Giovanni Battista Petti, e l’integrale relazione dell’avv. Marco Bordoni: Roma, 25 giugno 2013, relazione ed intervento dell’avv. Bordoni di ANEIS[1].pdf. Quest’ultima relazione è stata accompagnata dalla proiezione di slide che pure si mettono a disposizione: slide intervento avv. Bordoni.pptx

Segnalata dall’avv. Giorgio Bacchelli del Foro di Bologna:

Tribunale di Bologna, sezione terza, sentenza 6 giugno 2013, est. Dott. Pietro Iovino. L’orientamento che nega la legittimazione attiva del cessionario di un credito r.c. auto è assolutamente minoritario ed errato in diritto, come risulta da diffusa giurisprudenza sia di merito che legittimità (Cass. Civ. 11.905/09 e 51/12).

L’assistenza stragiudiziale (prestata da un legale o da un’agenzia di infortunistica stradale) va provata con la produzione delle documentazione che attesta l’intervento, documentazione che, in aggiunta alla relativa fattura, è sufficiente a fondare la pretesa. Pretesa legittima che deve essere accolta, secondo un orientamento a sua volta fondato su copiosa e uniforme giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. Civ. 11.606/05, Cass. Civ. 2.275/06, Cass. Civ. Sez. Un. 26.973/08).

Scarica la sentenza: Tribunale di Bologna.pdf

Riceviamo dall’avv. Giorgio Bacchelli

Tribunale di Bologna, sentenza 13 novembre 2012, est. dott. Alessandro Gnani. La cessione di credito del danneggiato r.c.a. al riparatore può legittimamente prevedere che il riparatore cessionario, esperito vanamente (in tutto o in parte) il tentativo di riscuotere la somma ceduta presso il responsabile del fatto, si rivolga al cedente per ottenere il pagamento del dovuto in base al contratto d’opera. Tale precetto non solo non è vessatorio o abusivo ma costituisce, a ben guardare, una espressione della garanzia di esistenza del debito ceduto di cui all’art. 1266 c.c.. Incombe quindi sull’artigiano l’onere di dimostrare 1) la vanità del tentativo di recupero; 2) l’entità del credito vantato. Data questa prova, consegue la condanna del committente – cedente al pagamento (integrale o parziale) delle somme dovute.

Il mancato avvertimento, da parte del riparatore, della circostanza che le riparazioni commissionate non siano economicamente convenienti, non importa annullabilità del contratto, costituendo errore sulla convenienza dell’affare, in quanto tale irrilevante.

Scarica la sentenza: Gnani 01.pdf

Giudice di Pace di Bologna, sentenza n. 20.297/11 del 1 dicembre 2011, est. Maria Vittoria Azzaroli. Il fatto che l’attore, introducendo una causa, affermi di essere cessionario di un credito derivante da incidente stradale, non ha alcune effetto sulla competenza per valore della vertenza, di talchè il limite di competenza del Giudice di Pace rimane quello stabilito dall’art. 7 secondo comma c.p.c. (al tempo, € 15.493,71). Scarica la sentenza: Azzaroli 01.pdf

Tribunale di Bologna, sentenza 22.042 del 14 ottobre 2011 Est. dott. Marco Marulli. Qualora un mezzo rimanga coinvolto in un sinistro stradale mentre si trovava sotto la custodia di persona diversa dal proprietario, quest’ultima può essere legittimata a pretendere il risarcimento in presenza di alcune circostanze indicative, quali il fatto che al momento del sinistro fosse conducente – detentore, il fatto di aver commissionato la riparazione e infine il fatto di aver richiesto il risarcimento del danno nel silenzio del proprietario. La legittimazione attiva integra anche il diritto di pretendere il rimborso del danno da fermo tecnico e di cedere il credito a terzi (nella fattispecie, al riparatore). Scarica la sentenza: Marulli’3.pdf

Tribunale di Varese, sez. I, Sentenza 8 aprile 2010, est. Sala

Ricevuta dall’ Avv. Giorgio Bacchelli del Foro di Bologna. La sentenza che Ti allego (del Tribunale di Varese, segnalata dal dott. Giuseppe Buffone ad Altalex) è dell’8/4/2010. E’ stata evidenziata soprattutto per la metodologia utilizzata nel liquidare il danno morale o da sofferenza in un caso di micro-permanente. È indubbiamente molto utile (oltretutto ricorda che l’art. 139 del Codice delle Assicurazioni è sottoposto ad esame da parte della Corte Costituzionale). La stessa affronta però un altro argomento molto interessante: la cessione del credito. Nella seconda metà della motivazione, infati (Te l’ho già anticipato verbalmente) ricorda che l’atto di cessione di credito è un negozio giuridico che può essere concluso nelle forme considerate più “opportune e dunque anche oralmente ovvero per comportamento concludente”. Naturalmente per l’opponibilità al debitore è necessaria una adeguata comunicazione scritta e quindi la notifica di un atto giudiziario o comunque l’invio di una missiva con raccomandata. La sentenza è molto utile per quei frequenti casi sollevati da alcuni nostri colleghi che sono degli abituè nel formulare le eccezioni più disparate sulle questioni relative ai contratti di cessione di credito. Ti saluto molto cordialmente.  (Avv. Giorgio Bacchelli) Scarica la Sentenza.Tribunale di Varese.doc

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 21 agosto 2009 n. 28.315 est. avv. Franco Cosenza. La cessione di credito da responsabilità civile auto è valida ed efficace. Il cessionario può quindi agire per pretendere la riscossione. Il modulo CAI equivale a confessione stragiudiziale in merito alla dinamica del sinistro. Il risarcimento delle spese di noleggio un mezzo sostitutivo è dovuto qualora il danneggiato abbia necessità di servirsi dello stesso per ragioni di lavoro. Cosenza 02.pdf

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 13 febbraio 2010 n. 510/10 est avv. Dante Monici. Il modulo CAI ingenera una presunzione a carico della compagnia che deve “dimostrare in maniera convincente una diversa dinamica dei fatti”. Il noleggio di auto sostitutiva è voce di danno che va risarcita “anche a prescindere dall’uso effettivo cui il veicolo danneggiato era destinato”. Monici 03.pdf

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 2 marzo 2009 n. 21.879, est. dott. Graziano Ruggeri. La cessione di credito da responsabilità civile auto è valida ed efficace. Il cessionario può quindi agire per pretendere la riscossione. Anche quando a titolo “gratuito” la cessione non necessita della forma qualificata richiesta per la validità delle donazioni. Ruggeri 01.pdf

Giudice di Pace di Imola, sentenza 15 aprile 2009 n. 552, est. Bettini. Il diritto nascente da fatto illecito trova il suo momento genetico nell’evento dannoso, e quindi la cessione di un credito non ancora quantificato nell’ammontare non può in alcun modo essere considerata cessione di credito “futuro”. La “specialità” degli art. 144 e 149 C.d.A. non esclude l’azione diretta a favore del creditore ceduto. L’auto sostitutiva noleggiata per il periodo di tempo necessario alla riparazione costituisce voce di danno risarcibile. Qualora il mezzo rimasto incidentato abbia perduto parte del valore in conseguenza del sinistro (il che avviene abitalmente nei veicoli di recente acquisto) il danno ulteriore deve essere liquidato in base alla nota “Formula di Tornaghi”.

Scarica la sentenza: http://aniadelenda.myblog.it/media/00/02/1691745372.pdf

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 1 settembre 2009, n. 667/09, est. Caretti. Non solo il proprietario di un mezzo incidentato, ma anche il custode dello stesso è legittimato a cedere il credito, qualora dimostri incaricato della riparazione e di essere quindi tenuto al pagamento della stessa. Anche in questo caso, oltre all’importo necessario per la riparazione è dovuta al cessionario una somma equitativamente quantificata quale ristoro del cosiddeto “fermo tecnico”. Scarica la sentenza: http://aniadelenda.myblog.it/media/00/02/1385696232.pdf