Tribunale di Varese, sentenza 8 aprile 2010, est. Stefano Sala. Le tabelle c.d. micropermanenti di cui all’art. 139 del Codice delle Assicurazion non riconoscono alcun valore al danno conseguente alla sofferenza fisica e psichica patite dalla vittima, profilo che, invece, identifica una componente indefettibile del procedimento risarcitorio indicato dalle Sezioni Unite. A tale limite non può, peraltro, porsi rimedio ricorrendo alla limitata personalizzazione di cui all’art. 139 terzo comma, poichè significherebbe comprimere nella predetta personalizzazone non solo la valorizzazione delle componenti specifiche del caso concreto, ma anche quelle ripercussioni che costituiscono l’id quod plerumque accidit, in quanto afferenti alle altre componenti del danno. Il giudicante dovrà quindi procedere ad un aumento pesonalizzato del valore del punto base liquidato. Scarica la sentenza: sent trib varese.doc

Danno Morale e Micropermanenteultima modifica: 2012-01-04T18:43:18+01:00da gasmulo
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