Tribunale di Bologna, Sentenza 3 novembre 2011 n. 21.262, est. Benenati. L’art. 141 C.d.A. stabilisce un automatismo che esclude la necessità di accertamento delle modalità di svolgimento del sinistro, di tal che la liquidazione deve seguire senza ulteriori passaggi la prova dell’ evento sinistro e della qualità di trasportato del danneggiato, principio applicabile anche nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Ove il danneggiato giunga a decesso per cause non riconducibili al sinistro prima della quantificazione giudiziale del danno, dovrà essere liquidata in favore degli eredi una somma che, così come indicato dai Criteri adottati dal Tribunale di Roma consta di due componenti; una quota del danno biologico permanente (calcolato secondo le Tabelle del Tribunale di Milano) relativa al danno acquisito immediatamente (di entità da 0 a 50% del danno biologico a seconda della gravità delle menomazioni accertate), ed una quota (da calcolarsi sul residuo) proporzionale al rapporto fra vita effettiva e vita sperata al momento del sinistro.

Nel caso di specie per un IP del 14/15% (€ 39.850,00) è stato liquidata una quota immediatamente acquisita pari all’ 8% (3.143,16). Inoltre, essendo il danneggiato sopravvissuto per 3 anni e 3 mesi, a fronte di una speranza di vita al momento del sinistro di 36 anni e 10 mesi, è stato liquidata una integrazione secondo la formula 36,8 : 3,3 = (39.850 – 3.143,16) : X, pari ad € 3.236, 16.

Ovviamente oltre alle spese ed all’invalidità temporanea. Scarica la sentenza: Tribunale di Bologna, sentenza 21.262 3 novembre 2015

Premorienza del Danneggiato: il Tribunale di Bologna traccia i Criteri per la Liquidazioneultima modifica: 2015-11-11T19:49:10+01:00da gasmulo
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