Giudice di Pace di Imola, sentenza n. 370/2015 est. dott. Mazzacurati. La valutazione del senso dell’art. 139 C.d.A. così come riformulato dalla L. 27/12 non può prescindere da un dato di equa razionalità. Nella difficoltà oggettiva di individuare una ratio ad una norma che sembra auto contraddirsi, il Giudicante deve tenere conto del fatto che l’unica lettura costituzionalmente legittima e razionale è quella che consenta la liquidazione dei danni permanenti  obiettivamente (anche se non strumentalmente) accertati secondo la migliore scienza medico legale. Scarica la sentenza: Mazzacurati 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 1 settembre 2015 n. 2.479 est. dott. Pederzoli: L’art. 141 C.d.A. non è applicabile ove nel sinistro sia coinvolto un mezzo immatricolato all’estero. Al trasportato danneggiato è quindi data azione nei confronti del responsabile civile del fatto e del suo assicuratore.

Ove le lesioni di cui all’art. 139 C.d.A. siano accertabili “clinicamente, ma non strumentalmente” la circostanza che esse siano accertate con criteri clinici obiettivi appare satisfattiva della condizione di legge per la loro risarcibilità. Sulla somma dovuta quale risarcimento e calcolata secondo i parametri stabiliti dal Codice delle assicurazioni deve essere calcolato in adeguamento aggiuntivo inteso alla personalizzazione del danno (nella specie, a fronte ad un danno permanente pari all’1%, è stato calcolato un adeguamento del 15% in aumento applicato su invalidità temporanea e permanente).

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Giudice di Pace di Bologna, sentenza 24 agosto 2015 n. 2427 est. avv. Niutta: La L. 27/12 prevede la possibilità di accertare la lesione alla salute anche visivamente, ossia, come specificato dalla migliore e prevalente dottrina medico legale, attraverso l’accertamento clinico durante la visita medico legale. Conseguentemente il danno biologico da invalidità permanente può essere validamente accertato e riconosciuto anche mediante accertamento medico legale, circostanza che rende non necessario ogni ulteriore esame strumentale.

Parte attrice ha poi diritto al risarcimento del cosiddetto danno morale; in argomento la Cassazione ha recentemente chiarito che tale danno, da intendersi quale voce integrante la più ampia categoria di danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione nei recenti interventi normativi (DPR 37/09 e DPR 181/09) con la conseguenza che il Giudice del Merito non può prescindere dal liquidarlo.

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Giudice di Pace di Bologna, sentenza 17 febbraio 2015 n. 1.522 est. Trincanato In caso di danno accertato clinicamente, ma strumentalmente non accertato ovvero non accertabile, la L. 27 del 24 marzo 2012 va interpretata in senso costituzionalmente conforme, ovvero consentendo la dimostrazione della lesione con prova ordinaria (art. 2730 e seg. c.c.; 115 c.p.c.) tra cui le prove documentali / sanitarie, le prove testimoniali, le presunzioni nei rigorosi termini di cui all’art. 2729 c.c.. La prova presuntiva non è mai stata esclusa dal legislatore, non essendo più ammissibile desumere tale prova soltanto dalla sintomatologia soggettiva della vittima e, quindi, dovendosi richiedere una presunzione grave e precisa discendente dall’essere stata la menomazione accertata visivamente o strumentalmente. Il danno è quindi risarcibile ogni volta che la sintomatologia soggettiva abbia trovato riscontro in un dato clinico o strumentale. Scarica la sentenza: Trincanato 02

7008479265_ac575d56d1_bTribunale di Bologna, sentenza 25 febbraio 2015 n. 906, est. Benini Alla luce della ratio delle norme e delle finalità perseguite dal legislatore (intento di contrastare sia il fenomeno delle truffe assicurative che la negligenza colposa nell’accertamento dei microdanni), l’interpretazione più plausibile delle norma è che la legge esiga che il danno alla salute di modesta entità sia accertato e valutato dal medico legale e dal giudice secondo i criteri di assoluta e rigorosa scientificità, senza che sia possibile in alcun modo fondare l’affermazione della esistenza del danno in esame sulle sole dichiarazioni della vittima, ovvero su supposizioni, illazioni, suggestioni, ipotesi. Pertanto sarà risarcibile anche il danno i cui postumi non siano “visibili” a condizione che l’esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inoppugnabile criteriologia medico legale. (…) Inoltre è dovuto anche il danno morale, nella accezione di sofferenza soggettiva presuntivamente ricollegabile al riconoscimento del danno biologico; : Benini 01

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 14 marzo 2015, n. 969 estensore dott. Francesco Fiore Il danno alla persona per lesioni di lieve entità è risarcito “a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’ esistenza di una lesione”: ciò significa che il medico legale può valutare strumentalmente ma anche “visivamente” la sussistenza della lesione, cioè a seguito di indagine obiettiva ed in osservanza agli abituali criteri valutativi utilizzati dalla comunità scientifica (anche prima dell’entrata in vigore della legge 27/12). Il danno morale va liquidato in aggiunta al punto biologico tabellato, in ossequio agli indirizzi del foro e della Suprema Corte. Scarica la sentenza: fiore 04

Dal sito di ANEIS

Una bellissima sentenza del Tribunale di Padova icon Tribunale di Padova, sentenza causa RG 2.707 2014 chiarisce definitivamente l’interpretazione corretta da dare alla Legge 27/12. Vi invitiamo a leggere la ricca argomentazione, limitandoci, in questa sede, a riportare uno stralcio particolamente significativo: “l’intento del legislatore, quale risulta da anche dalla relazione illustrativa della novella, è evitare risarcimenti in caso di effetti lesivi “meramente soggettivi” e cioè solo riferiti dal paziente e non obiettivamente constatabili, per scongiurare eventuali speculazioni del danneggiato. Il legislatore richiama il medico e il giudice alla necessità di un accertamento rigoroso delle lesioni, ricordando che possono valorizzarsi ai fini risarcitori solo lesioni suscettibili di accertamento medico legale. Non è affatto necessario interpretare la novella nel senso di avere posto la legge contro la scienza medica e nemmeno nel senso che il legislatore abbia voluto determinare una modalità esclusiva nell’accertamento delle lesioni del danno alla salute. Un’interpretazione letterale delle disposizioni porterebbe a risultati non accettabili, perché escluderebbe, senza alcuna giustificazione, la risarcibilità di un danno alla persona effettivamente sussistente secondo la scienza medica.” 

Tribunale di Bologna, sentenza 8 gennaio 2015, n. 192 est. Neri

La interpretazione dei commi tre ter e tre quater dell’art. 32 L. 27/12 sostenuta dalle compagnie di assicurazione sancirebbe l’irrisarcibilità di danni accertati clinicamente ma senza conferma strumentale. Tale irrisarcibilità non è ammissibile in quanto contrastante con la tutela costituzionale del diritto alla salute. La finalità della L. 27/12 è semplicemente quella di prevenire la negligenza colposa nella liquidazione dei danni minori, stabilendo un rigoroso metodo di accertamento e di prova. La norma non intende certo stabilire una franchiglia legislativa e pretendere una dimostrazione strumentale in presenza di una ben affermata conferma clinica. Setenza tratta dal sito di UNARCA. Scarica la sentenza: sentenza Tribunale Bologna (1)

220px-SyringomyeliaGiudice di Pace di Bologna, sentenza 10 luglio 2014, n. 4.130 est. dott. Francesco Fiore. Fermo il fatto che le norme di cui ai commi 3 ter e 3 quater di cui all’art. 32 L. 27/2012 non escludono la risarcibilità del danno da invalidità permanente minore, ove vi sia un riscontro clinico preciso ed affidabile (come da giurisprudenza di merito estesamente richiamata in sentenza), occorre sottolineare che tale disciplina non si applica ai sinistri occorsi prima dell’entrata in vigore della norma. Infatti le norme processuali relative ad ammissibilità ed efficacia delle prove civili non hanno natura processuale ma sostanziale (Cass. Civ. 4225/07). Il danno da sofferenza (danno morale) deve essere liquidato in aggiunta al danno biologico su univoca indicazione della Corte di Cassazione (sent. 3 marzo 2009, n. 5.057), del legislatore (DPR 3 marzo 2009 n. 37) e delle corti di merito. Scarica la sentenza: Fiore 03

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 Giudice di Pace di Imola, sentenza 12 novembre 2014 est. Avv. Mariagrazia Parenti. Con una sentenza di eccezionale pregio tecnico e spessore culturale il Giudice di Pace di Imola si pronuncia sulla questione della risarcibilità delle invalidità permanenti clinicamente accertate ma non suscettibili di accertamento strumentale univoco. L’interpretazione della L. 27/12 offerta dal Giudice di Pace è esaustiva e puntuale: la norma richiede un particolare rigore nell’accertamento del danno, e tuttavia i disposti di cui ai famosi commi 3 ter e 3 quater dell’art. 32 sono sovrapponibili. Essendo l’espressione “visiva” palesemente riferita al dato clinico complessivo, si deve che il comma 3 quater orienti l’interpretazione del comma 3 ter, portandoci a ritenere che la sussistenza dei presupposti richiesti per l’accertamento del danno debbano essere alternativi, non cumulativi. Opinando diversamente la norma confliggerebbe con esigenze sistematiche di tutela del diritto alla salute. Nessuna motivata argomentazione contraria risulta contenuta, sul punto, dalla recente sentenza C.Cost. 235/14. Scarica la sentenza: Giudice di Pace di Imola