Tribunale di Bologna, sentenza 19 maggio 2016, n. 20.563, est. Francesca Neri. Il Tribunale di Bologna torna ad intervenire sul problema scottante della necessità di un accertamento anche strumentale (oltre che clinico) delle lesioni conseguenti un sinistro stradale in conseguenza dei disposti di cui all’art. 32, comma tre bis e tre quater L. 27/12.

In questo arresto il Tribunale è chiamato a decidere su un caso particolarmente interessante. Trattasi di due vittime della strada che avevano riportato menomazioni considerate dal CTU, nel processo di primo grado, “strumentalmente accertate” nell’un caso ma non nell’altro. Infatti in questo secondo il CTU aveva riconosciuto una menomazione del 2-3% ritenendo però che “le suddette lesioni sono clinicamente accertate e non strumentalmente e le stesse non sono suscettibili di accertamento strumentale” (v. pag. 8 CTU), ciò nonostante fossero agli atti “RSM al rachide cervico-dorsale e lombo sacrale” rivelante “un rachide cervicale rettilineizzato” (v. pag. 4 CTU) ed elettromiografia “che rilevava aspetti interessamento neurogeno a carico di C3-C4 a destra” (v. pag. 5 CTU).

Il Giudice di Prossimità liquidava ad entrambi i danneggiati il danno permanente ma non il danno morale e questa decisione era oggetto d’appello. Il Giudice di Gravame investe comunque l’intera decisione del proprio esame e, rilevato che una delle due parti appellati aveva ricevuto un giudizio peritale di “non accertamento strumentale” della menomazione, riesamina e definisce l’orientamento esposto nella precedente pronuncia del 14 aprile 2016, già in questa sede commentata.

Ebbene, come proposto nel commento, il Giudice ritiene che la presenza agli atti di accertamenti strumentali confirmativi della lesione, anche se non della menomazioni, sia un elemento sufficiente a consentire la liquidazione, non solo del danno biologico permanente, ma anche, sulla scorta degli insegnamenti della Corte di Cassazione, di un danno morale quantificato in un quarto del biologico. Argomenta il Giudice:

“la prova della loro sussistenza [di danni morali] emerge dalla CTU medico legale espletata nel giudizio di primo grado, dalla quale, sia quanto a [Danneggiato 1] sia quanto a [Danneggiato 2] (nonostante il contrario avviso del CTU circa [Danneggiato 2] emerge altresì l’ accertamento strumentale delle lesioni subite; si vedano in particolare la RMN del 6/6/12 e la elettromiografia del 18/9/12″).”

Ne risulta così sostanzialmente assecondato l’indirizzo “temperato” proposto, in base al quale, tenendo conto del già acquisito dato clinico, e della conseguente mancanza di interesse da parte dei protocolli medici all’acquisizione della conferma strumentale a fini diagnostico terapeutici, apprezza e valorizza gli elementi strumentali comunque incidentalmente acquisiti in quanto confirmativi della esistenza della lesione e del trauma generativo (anche se non della conseguente menomazione), quale elemento necessario ma sufficiente alla liquidazione del danno biologico permanente.

Scarica la sentenza e la CTU:Tribunale di Bologna 2056316 e CTU

Importantissimo Chiarimento del Tribunale di Bologna sull’ Accertamento Strumentaleultima modifica: 2016-05-20T17:18:27+02:00da gasmulo
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