Giudice di Pace di Bologna, sentenza 17 dicembre 2007 n. 12.097, est. dott. Samaritani – L’art. 148 C.d.A. non prevede alcuna sanzione di improcedibilità a carico di parte danneggiata, qualora questa provveda alla riparazione del danno prima dell’intervento peritale e dell’accertamento assicurativo. Anche nel merito la domanda di risarcimento merita accoglimento qualora sia supportata da idonea prova del danno (ad esempio fotografica) e anche in mancanza di accertamento diretto dello stesso da parte del perito assicurativo.
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Messa a Disposizione della Cosa Danneggiata e Procedibilitàultima modifica: 2009-05-28T11:19:34+02:00da
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