Dal Blog del Carrozziere

Giudice di Pace di Bologna, sentenza 2 febbraio 2015 n. 390 est. Avv. Giurato In regime di “indennizzo diretto” non origina dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni assumendo l’esistenza del contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall’illecito e di trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l’assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria. (Cass. Civ. ord. 5.928/12). Ne consegne che le clausole limitative del risarcimento inserite nel contratto assicurativo non sono opponibili al danneggiato dall’assicuratore. Scarica la sentenza: sentenza 5 febbraio 2015 n. 390