Giudice di Pace di Bologna, sentenza 17 febbraio 2015 n. 1.522 est. Trincanato In caso di danno accertato clinicamente, ma strumentalmente non accertato ovvero non accertabile, la L. 27 del 24 marzo 2012 va interpretata in senso costituzionalmente conforme, ovvero consentendo la dimostrazione della lesione con prova ordinaria (art. 2730 e seg. c.c.; 115 c.p.c.) tra cui le prove documentali / sanitarie, le prove testimoniali, le presunzioni nei rigorosi termini di cui all’art. 2729 c.c.. La prova presuntiva non è mai stata esclusa dal legislatore, non essendo più ammissibile desumere tale prova soltanto dalla sintomatologia soggettiva della vittima e, quindi, dovendosi richiedere una presunzione grave e precisa discendente dall’essere stata la menomazione accertata visivamente o strumentalmente. Il danno è quindi risarcibile ogni volta che la sintomatologia soggettiva abbia trovato riscontro in un dato clinico o strumentale. Scarica la sentenza: Trincanato 02