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 Giudice di Pace di Imola, sentenza 12 novembre 2014 est. Avv. Mariagrazia Parenti. Con una sentenza di eccezionale pregio tecnico e spessore culturale il Giudice di Pace di Imola si pronuncia sulla questione della risarcibilità delle invalidità permanenti clinicamente accertate ma non suscettibili di accertamento strumentale univoco. L’interpretazione della L. 27/12 offerta dal Giudice di Pace è esaustiva e puntuale: la norma richiede un particolare rigore nell’accertamento del danno, e tuttavia i disposti di cui ai famosi commi 3 ter e 3 quater dell’art. 32 sono sovrapponibili. Essendo l’espressione “visiva” palesemente riferita al dato clinico complessivo, si deve che il comma 3 quater orienti l’interpretazione del comma 3 ter, portandoci a ritenere che la sussistenza dei presupposti richiesti per l’accertamento del danno debbano essere alternativi, non cumulativi. Opinando diversamente la norma confliggerebbe con esigenze sistematiche di tutela del diritto alla salute. Nessuna motivata argomentazione contraria risulta contenuta, sul punto, dalla recente sentenza C.Cost. 235/14. Scarica la sentenza: Giudice di Pace di Imola

GIUDICE DI PACE DI IMOLA: L’ACCERTAMENTO CLINICO DEL DANNO FONDA IL RISARCIMENTOultima modifica: 2014-11-13T12:01:16+01:00da gasmulo
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